Titolo IV
Art. 107
In vigore dal 1 gen 1960
Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di:
ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie; ferrovie adibite al trasporto di persone;
opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta;
edifici pubblici ed edifici privati non disabitati;
costruzioni dichiarate, monumenti nazionali;
sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi;
oleodotti e gasdotti;
altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-107