Art. 107
Titolo IV

Art. 107

600 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Le lavorazioni sotterranee devono essere condotte in modo da non compromettere la sicurezza di: ponti e viadotti di strade carrozzabili, di autostrade e tramvie; ferrovie adibite al trasporto di persone; opere di difesa rigide dei corsi d'acqua, dighe di ritenuta; edifici pubblici ed edifici privati non disabitati; costruzioni dichiarate, monumenti nazionali; sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 10.000 V; acquedotti destinati al servizio pubblico e relative opere di difesa e serbatoi; oleodotti e gasdotti; altre opere di riconosciuto interesse pubblico o il cui danno possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-107