Art. 103

In vigore dal 1 gen 1960
Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera. È fatto altresì divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-103

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Art. 103 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo