Art. 103
120 / 697In vigore dal 1 gen 1960
Si devono adottare accorgimenti atti ad impedire la dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluido di circolazione, residui e spurghi di serbatoio e lo scarico non necessario dei gas nell'atmosfera.
È fatto altresì divieto di scaricare prodotti o residui infiammabili in corsi d'acqua, specchi di acqua e su pubbliche strade.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-103