Titolo IV

Art. 109

In vigore dal 1 gen 1960
Il disposto dell'articolo precedente non si applica alle escavazioni per gallerie, pozzi e fornelli singoli, nè si applica quando si tratti di terreni costituiti da roccia lapidea e lo spessore verticale della parte coltivata sia ovunque inferiore a 1/20 della profondità nel caso di coltivazione senza ripiena o ad 1/4 della profondità, nel caso di coltivazione con ripiena.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-109

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