Art. 112
Titolo IV

Art. 112

605 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
In caso di inosservanza del disposto degli l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori. Analogamente l'ingegnere capo dispone in caso di danni arrecati ai luoghi ed alle opere di cui all' nonostante l'osservanza delle distanze prescritte dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-112