Capo II

Art. 577

In vigore dal 1 gen 1960
Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai cantieri minacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere sbarrate. I cantieri possono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-577

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Art. 577 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo