Capo II
Art. 577
In vigore dal 1 gen 1960
Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai cantieri minacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere sbarrate. I cantieri possono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-577