Art. 581

In vigore dal 1 gen 1960
Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio, segregate della miniera, il direttore deve predisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto al servizio anticendio ed agli incaricati alle ispezioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-581

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 581 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo