Art. 581

Art. 581

525 / 697
In vigore dal 1 gen 1960
Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio, segregate della miniera, il direttore deve predisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto al servizio anticendio ed agli incaricati alle ispezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-581