Art. 582
In vigore dal 1 gen 1960
L'apertura degli sbarramenti può avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la continua sorveglianza di un capo servizio.
Quando si precede all'apertura devono essere disponibili presso lo
sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura.
Nel caso di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di ripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, su istanza del direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalità operative e le cautele previste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-582