Art. 582

In vigore dal 1 gen 1960
L'apertura degli sbarramenti può avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la continua sorveglianza di un capo servizio. Quando si precede all'apertura devono essere disponibili presso lo sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura. Nel caso di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di ripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, su istanza del direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalità operative e le cautele previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-582

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 582 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo