Art. 580

In vigore dal 1 gen 1960
Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta della chiusura e la temperatura degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al giorno da appositi incaricati anche quando non si esplica, attività nel sotterraneo. Si devono inoltre prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera dei cantieri isolati, finché non sia accertata l'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi passanti. Le relative osservazioni sono registrate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-580

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Art. 580 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo