Capo II
Art. 576
In vigore dal 1 gen 1960
Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che sono nelle vicinanze devono intervenire per la estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di impossibilità, devono subito avvertire il sorvegliante più vicino.
Il sorvegliante adotta i provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto intervento antincendio, dandone immediata comunicazione alla direzione.
In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora, si verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operai insufficientemente attrezzati devono portarsi subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione, e porre un segnale di interdizione di accesso al cantiere.
Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data comunicazione al sorvegliante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-576