Art. 573

In vigore dal 1 gen 1960
Per gli impianti di trasporto a nastro devono impiegarsi teste motrici, rulli portanti, tamburi di rinvio e nastri di tipo tale che sia evitato il surriscaldamento dei nastri stessi, degli oggetti vicini e delle polveri combustibili eventualmente giacenti su di essi. Agli stessi fini deve essere curata la installazione, la manutenzione e la vigilanza di dette apparecchiature.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-573

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