Art. 572

In vigore dal 1 gen 1960
In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno, nelle stazioni dei pozzi di entrata d'aria, in punti convenientemente scelti delle vie principali sprovvisti di condotte d'acqua, nelle scuderie, nei depositi di fieno, di combustibili liquidi e di locomotive, ed a meno di 150 m da qualsiasi punto dei nastri trasportatori, apparecchi e mezzi per combattere gli incendi come estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acqua e simili. È vietato l'uso di estintori suscettibili di produrre emanazioni tossiche. Le locomotive, sia a combustione interna che elettriche, devono essere munite di estintore a mano di adeguata potenzialità. Le locomotive a combustione interna impiegate in sotterraneo devono essere provviste di un impianto di estinzione a gas inerte, idoneo ad iniettare a comando tale gas nelle tubazioni di aspirazione e di scappamento e di diffonderlo sotto il cofano del motore. Gli operai devono essere addestrati sull'uso degli apparecchi di estinzione. Questi debbono essere mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-572

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Art. 572 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo