Art. 579

In vigore dal 1 gen 1960
La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la vigilanza di un sorvegliante. Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di protezione contro i gas. Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il personale impiegato deve essere munito di lampada di sicurezza. Si devono adottare precauzioni affinché i gas eventualmente sviluppati non possano infiammarsi nel percorso della corrente d'aria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-579

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Art. 579 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo