Art. 7

In vigore dal 1 gen 1959
La sospensione dell'applicazione del dazio doganale, prevista dal decreto Presidenziale 10 luglio 1952, n. 771, per l'importazione degli altri motori a pistoni, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini) e dei materiali da trasporto e da comunicazione, è estesa agli stessi motori e materiali importati direttamente dal Corpo della Guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-7

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