Art. 5

In vigore dal 1 gen 1959
I materiali ferrosi, formanti oggetto del mercato della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-5

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