Art. 6

In vigore dal 1 gen 1959
Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio doganale le munizioni di guerra e gli altri residuati bellici ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale. Gli esplosivi ricavati dalla disattivazione delle munizioni dovranno essere ceduti a ditte nazionali fabbricanti di prodotti esplosivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-6

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