Art. 2

In vigore dal 1 gen 1959
Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 30 giugno 1959 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-c-l); b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-a-l), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnati, zincati o piombati; c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 450 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-2

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Art. 2 Proroga con alcune eccezioni a non oltre il 31 Dicembre 1961 dei dazi e delle norme temporanee stabiliti per l'applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. — Testo vigente | Portale Normativo