Art. 3

In vigore dal 1 gen 1959
I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: Acetone (voce della tariffa n. 367-a-1-alfa-I; voci della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 29.13-a-1-alfa); Beta-beta1-dicloroetiletere (voce della tariffa ex 365-a-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.08-a-2); Miscele di difenile e di ossido di fenile (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19); Anidride silicica da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori (voce della tariffa, ex 292; voce della nuova nomenclatura ex 28.13-g); Fluotantalato di potassio (voce della tariffa ex 353; voce della nuova nomenclatura ex 28.48); Furfurolo (voce della tariffa ex 372-a; voce della nuova nomenclatura ex 29.35-a); Fenilbetanaftilamina (voce della tariffa ex 370-a2-beta-III-A; voce della nuova nomenclatura ex 29.22-b-2-beta-I); Catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19); Cloruro di etile (voce della tariffa ex 362-b-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.02-a-2); Allumina (voce della tariffa ex 310-a; voce della nuova nomenclatura ex 28.20-a); Colofonia disproporzionata (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.08-b-2).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-3

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