Art. 3
In vigore dal 1 gen 1959
I sottoindicati prodotti, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
Acetone (voce della tariffa n. 367-a-1-alfa-I; voci della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 29.13-a-1-alfa);
Beta-beta1-dicloroetiletere (voce della tariffa ex 365-a-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.08-a-2);
Miscele di difenile e di ossido di fenile (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Anidride silicica da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori (voce della tariffa, ex 292; voce della nuova nomenclatura ex 28.13-g);
Fluotantalato di potassio (voce della tariffa ex 353; voce della nuova nomenclatura ex 28.48);
Furfurolo (voce della tariffa ex 372-a; voce della nuova nomenclatura ex 29.35-a);
Fenilbetanaftilamina (voce della tariffa ex 370-a2-beta-III-A; voce della nuova nomenclatura ex 29.22-b-2-beta-I);
Catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.19);
Cloruro di etile (voce della tariffa ex 362-b-1-beta; voce della nuova nomenclatura ex 29.02-a-2);
Allumina (voce della tariffa ex 310-a; voce della nuova nomenclatura ex 28.20-a);
Colofonia disproporzionata (voce della tariffa ex 389; voce della nuova nomenclatura ex 38.08-b-2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-3