Art. 8

In vigore dal 1 gen 1959
A decorrere dal 1° gennaio 1959 il dazio per i trattori a ruote, azionati da motori a combustione interna con cilindrata fino a 7000 cmc. (voce della tariffa ex 1218-a-1; voce della nuova nomenclatura ex 87.01-b-1-alfa) è ridotto al 26% (*) sul valore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo