Art. 9
In vigore dal 1 gen 1959
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - BO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 153. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-9