Art. 4

In vigore dal 1 gen 1959
L'agevolazione di cui al decreto Presidenziale 25 maggio 1954, n. 253, per la voce della tariffa doganale ex 370-d, (voce della nuova nomenclatura ex 29.23-e-2-alfa) è modificata come segue: L'acido amminoundecanoico è ammesso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, in esenzione da dazio nei limiti di un contingente annuo di 4500 quintali, se destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, e di 1500 quintali, se destinato alla produzione di materie plastiche artificiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-12-26;1100#art-4

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