Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 19
In vigore dal 1 apr 1959
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in casi eccezionali in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-19