Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 22

In vigore dal 1 apr 1959
Per procedere al pagamento delle spese di amministrazione e degli acconti o anticipazioni di cui all' saranno affidati all'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma fondi tratti con mandati a suo favore sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Con gli stessi fondi si potrà, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, provvedere anche all'immediato pagamento delle sovvenzioni già deliberate nei casi in cui speciali circostanze di urgenza giustifichino la deroga della procedura stabilita dal precedente . Alla fine di ogni esercizio, l'ingegnere capo stesso dovrà dare conto dei fondi da lui gestiti trasmettendo, a corredo del registro d'introito, tutti i documenti giustificativi delle singole spese, dei pagamenti in acconto e la quietanza del versamento alla Cassa depositi e prestiti della eventuale rimanenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-22

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