Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 23

In vigore dal 1 apr 1959
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il segretario, entro il mese di dicembre, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto. Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo