Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 24
transitorio
In vigore dal 1 apr 1959
(transitorio)
Le disposizioni degli sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1958, all'infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell', le quali non hanno vigore fino a tutto l'anno 1960.
Per gli eventi che danno diritto alla liquidazione dell'indennità e che si verificheranno entro il periodo dal 1 gennaio 1958 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le norme del precedente regolamento, se più favorevoli agli iscritti.
Visto, il Ministro per le finanze:
PRETI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-24