Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 24

transitorio

In vigore dal 1 apr 1959
(transitorio) Le disposizioni degli sono applicabili a decorrere dal 1 gennaio 1958, all'infuori di quelle contenute negli ultimi due commi dell', le quali non hanno vigore fino a tutto l'anno 1960. Per gli eventi che danno diritto alla liquidazione dell'indennità e che si verificheranno entro il periodo dal 1 gennaio 1958 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le norme del precedente regolamento, se più favorevoli agli iscritti. Visto, il Ministro per le finanze: PRETI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-24

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