Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 12
In vigore dal 1 apr 1959
L'indennità di cui all', lettera a), sarà corrisposta al personale di ruolo ordinario o aggiunto che ne abbia diritto a norma dell' in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione ed al personale non di ruolo in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
La misura dell'anzidetta indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nel momento della cessazione dal servizio, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto 1) dell', dell'esercizio finanziario che precede l'anno solare in cui avviene la definitiva cessazione dal servizio dello iscritto:
ispettore generale................... 0.0003429
ingegnere capo..................... 0.0003200
ingegnere superiore.................. 0.0002972
primo ingegnere.................... 0.0002743
ingegnere....................... 0.0002515 Personale di concetto:
geometra capo..................... 0.0003200
geometra principale.................. 0.0002972
primo geometra..................... 0.0002743
geometra........................ 0.002515
geometra aggiunto................... 0.0002286
vice geometra..................... 0.0002057 Personale esecutivo:
assistente capo, disegnatore capo, computista capo... 0.0002515 assistente principale, disegnatore principale, computista principale......................... 0.0002286 primo assistente, primo disegnatore, primo computista. 0.0002057 assistente, disegnatore, computista.......... 0.0001715 Personale ausiliario:
usciere capo...................... 0.0001715
usciere........................ 0.0001486
inserviente...................... 0.0001143 Personale salariato:
capo operaio, sorvegliante, operaio specializzato... 0.0001715
operaio qualificato.................. 0.0001486
operaio comune..................... 0.0001143 Personale non di ruolo:
avventizio di I categoria............... 0.0002515
avventizio di II categoria............... 0.0002057
avventizio di III categoria.............. 0.0001715 avventizio di IV categoria e salariato non di ruolo.. 0.0001143
La indennità di cui al presente articolo non può essere nè inferiore nè superiore di un quarto alla media dell'indennità calcolata, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dello iscritto.
Nel caso sia inferiore, al pagamento della differenza sarà provveduto con la riserva di cui al punto 4) dell'. Nel caso sia superiore la differenza andrà ad incrementare la anzidetta riserva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-12