Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 4

In vigore dal 1 apr 1959
Per provvedere alle finalità del Fondo, le entrate annuali sono ripartite come segue: 1) il 75% per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell'; 2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo; 3) il 2% per le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere le eventuali spese straordinarie ed occasionali; 4) il 5% per costituire una riserva necessaria a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo . Le somme non erogate nell'esercizio finanziario per la corresponsione delle indennità previste alla lettera a) dell' e per le spese di amministrazione di cui al punto 3), passano ad incrementare il fondo di riserva di cui al prececedente punto 4). Quelle non erogate per la corresponsione delle sovvenzioni previste alla lettera b) dello stesso , possono essere impiegate per gli stessi scopi negli esercizi successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-4

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