Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 5
In vigore dal 1 apr 1959
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali.
Membri:
a) l'ispettore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, sostituto del direttore generale, vice presidente;
b) il direttore della Divisione personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) un rappresentante della organizzazione sindacale del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dalla segreteria della stessa organizzazione sindacale. In caso di pluralità di sindacati, il rappresentante verrà scelto dal Ministro per le finanze tra i nominativi che verranno designati dalle segreterie delle varie organizzazioni sindacali. Ciascun sindacato potrà designare soltanto un nominativo fra gli impiegati di ruolo, residenti a Roma, aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Il rappresentante sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
d) quattro rappresentanti del personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, e cioè un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno cinque anni di effettivo servizio nella Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti per referedum, secondo le modalità stabilite I quattro rappresentanti di cui al precedente punto d) durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Segretario: un funzionario amministrativo della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-5