Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 3

In vigore dal 1 apr 1959
Il Fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere un'indennità agli iscritti al Fondo nel momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o il licenziamento con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, ovvero ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza, è in facoltà del Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza di consentire che l'indennità o parte di essa sia concessa alla famiglia, limitatamente alla moglie o ai figli secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo ; b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-3

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