Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 17

In vigore dal 1 apr 1959
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell' potranno essere corrisposte: 1) nei casi di morte, non per causa di servizio, di impiegati, subalterni e salariati che non abbiano compiuto il biennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'. La sovvenzione non deve mai superare la metà dell'indennità che sarebbe spettata ove tale biennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati nell' nell'ordine in questo stabilito e con le modalità di cui all'; 2) nei casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che per effetto di tali eventi abbiano subito riduzioni dello stipendio; nei casi di malattia o infortuni di comprovata gravità e durata dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia; nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (limitatamente al coniuge, ai figli ed ai genitori) già convivente ed a carico. Il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, utilizzare una quota del Fondo disponibile allo scopo di conferire, per concorso, tra i figli (degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, borse di studio per corsi di scuole medie e di istruzione superiore, università, accademie ed in genere istituti ai quali si accede con il diploma di scuola media superiore. Tale quota non potrà comunque superare il dieci per cento della disponibilità annua per sovvenzioni. Il Consiglio di amministrazione può imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesso ai termini del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-17

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