Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 15

In vigore dal 1 apr 1959
All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo