Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 16
In vigore dal 1 apr 1959
L'indennità è corrisposta su domanda degli iscritti al Fondo o dei loro superstiti, presentata entro un biennio dalla cessazione dal servizio o dal decesso, al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza.
Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con lo iscritto deceduto, nonché la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro;
3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, già conviventi e a carico del genitore defunto,
i documenti di cui al precedente n. 2), nonché un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che le richiedenti erano conviventi e a carico del deceduto;
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:
i documenti come al precedente n. 2);
5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:
la prova del riconoscimento e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
6) se si tratta dei genitori:
un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, da cui risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;
7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;
8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizione di ultima volontà a mente del n. 9) del precedente :
un estratto autentico della disposizione di ultima volontà e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell' del decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennità secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-16