Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 7

In vigore dal 1 apr 1959
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso è chiamato: 1) a liquidare le indennità di cui all', lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all', lettera b); 3) a deliberare riguardo alla accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al punto 3) dell'; 5) ad approvare i rendiconti della gestione; 6) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili. La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo