Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 6

In vigore dal 1 apr 1959
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente ed il direttore della Divisione personale o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-6

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