Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza

Art. 1

In vigore dal 1 apr 1959
Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Catasto e dei servizi tecnici erariali. . Il Fondo di previdenza, istituito con l' del decreto - legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale dei catasto e dei servizi tecnici erariali. Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati e i subalterni appartenenti al ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo aggiunto della stessa Amministrazione, gli impiegati e i subalterni inquadrati ai sensi del regio decreto - legge 4 febbraio 1937, n. 100, nonché i salariati di cui all' della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-1

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