Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 14
In vigore dal 1 apr 1959
Ai superstiti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente , degli iscritti al Fondo deceduti in attività di servizio, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità sempre che sia stato acquisito il diritto di cui all'.
Qualora il superstite sia il marito dell'impiegata, il beneficio della maggiore liquidazione viene concesso solo se egli sia permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-14