Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione Fondo previdenza
Art. 15
15 / 24In vigore dal 1 apr 1959
All'iscritto al Fondo che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto due anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennità nella misura della metà di quella che gli sarebbe spettata in base al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rpl-15