Art. 1
In vigore dal 1 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281;
Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12.
L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 11. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-11-20;1281#art-rd-1