Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 apr 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281; Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12. L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della. Repubblica 1 luglio 1949, n. 603, modificato con decreto Presidenziale 4 dicembre 1954, n. 1281. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1959 Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 11. - VILLA
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