Capo IV
Art. 6
In vigore dal 25 dic 1958
Il capo dell'ufficio, su designazione del cassiere titolare, al momento in cui questi inizia la gestione e, in ogni caso, entro quindici giorni da tale inizio, nomina un cassiere supplente tra il personale appartenente al ruolo dei cassieri.
La nomina del cassiere supplente è ratificata dall'intendente di finanza.
Tale nomina è valida per tutta la durata della gestione del cassiere titolare, ma può essere revocata dall'intendente di finanza in qualsiasi momento. Il provvedimento di revoca è adottato, salvo casi di assoluta urgenza, previo parere o su proposta del cassiere titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-6