Capo II
Art. 4
In vigore dal 25 dic 1958
L'assunzione in funzioni del cassiere titolare ha luogo con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione in servizio dei contabili, nonché di quelle di cui al successivo .
Alle operazioni di consegna tra il cassiere cessante e quello assumente interviene anche il capo dell'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-4