Capo IV

Art. 7

In vigore dal 25 dic 1958
In caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento, il cassiere titolare è sostituito dal cassiere supplente, il quale assume la reggenza fiduciaria del servizio di cassa previa redazione della nota valori mod. 61 bis, con l'intervento del capo dell'ufficio. Qualora manchi il cassiere supplente, la reggenza fiduciaria può essere affidata dall'intendente di finanza ad altro funzionario del ruolo cassieri, di gradimento del cassiere titolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo