Capo V

Art. 11

In vigore dal 25 dic 1958
Le proposte di distacco al servizio di cassa di personale non appartenente al ruolo dei cassieri, nell'ambito dello stesso ufficio, devono essere formulate dal capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, all'intendente di finanza il quale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'ispettore compartimentale. Per eccezionali esigenze il capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, può applicare temporaneamente al servizio di cassa personale addetto ad altri servizi dello stesso ufficio, dandone notizia all'intendente di finanza e all'ispettore compartimentale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-11

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