Titolo III

Art. 13

In vigore dal 25 dic 1958
Le somme da riscuotere per conto dello Stato, appena siano legalmente accertate e liquidate, devono essere prenotate e tenute in evidenza, dal capo dell'ufficio, negli appositi registri partitari e campioni certi, in distinti articoli di credito per ciascuna persona o ditta debitrice. La prenotazione dei crediti per imposta generale entrata corrisposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari e degli altri crediti d'imposta da riscuotersi periodicamente deve effettuarsi su appositi ruoli, previa annotazione di ciascun carico, principale o suppletivo, in margine alla corrispondente partita; nel registro delle denunzie oppure negli altri registri o documenti prescritti dalle disposizioni che regolano i rispettivi servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-13

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