Capo IV

Art. 9

In vigore dal 25 dic 1958
In caso di morte, assenza od altra qualsiasi circostanza in cui il cassiere non possa o non voglia fare la regolare consegna, la nota dei valori ed il verbale di situazione di cassa sono redatti dall'ispettore con l'intervento, a seconda dei casi, degli eredi o legittimi rappresentanti del cassiere e del capo dell'ufficio, oppure dell'autorità giudiziaria e del capo dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-9

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