Capo II

Art. 3

In vigore dal 25 dic 1958
Negli uffici del registro nei quali a termini del precedente è istituito il servizio autonomo di cassa, il cassiere dirigente il servizio stesso subentra al capo dell'ufficio in tutte le attribuzioni e in tutti gli obblighi inerenti alla qualifica di agente contabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-3

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