Capo II
Art. 2
In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere dipende dal capo dell'ufficio, al quale risponde del regolare andamento del servizio di cassa.
Il cassiere, oltre che del suo operato personale, risponde anche dell'opera di tutti gli impiegati addetti al servizio di cassa, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-2