Capo II

Art. 2

In vigore dal 25 dic 1958
Il cassiere dipende dal capo dell'ufficio, al quale risponde del regolare andamento del servizio di cassa. Il cassiere, oltre che del suo operato personale, risponde anche dell'opera di tutti gli impiegati addetti al servizio di cassa, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-2

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