Titolo I

Art. 1

In vigore dal 25 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, sulla istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . Il Ministro per le finanze determina con proprio decreto gli uffici del registro di maggiore importanza, presso i quali è istituito il servizio autonomo di cassa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-10-14;1054#art-1

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